Nessun paese è autosufficiente quanto alla biodiversità: per promuovere gli scambi, l'Organizzazione mondiale del commercio reclama un adeguato inquadramento giuridico. Ma adeguato per chi? Questo è il problema: proteggendo solo gli interessi dei selezionatori, il sistema di proprietà intellettuale si trasforma in strumento neocoloniale. Con la proposta di una diversa soluzione, in grado di rispondere sia ai suoi interessi che a quelli generali, l'Organizzazione dell'unità africana si pone all'avanguardia di una nuova riflessione sull'uso del vivente.
È una storia di zuccheri, che lascia l'amaro in bocca. Una vicenda di licenze che diventano violenza. Nel 1995, l'università del Wisconsin deposita quattro brevetti sulla brazzeina, una proteina ultra-zuccherina isolata dai ricercatori nella bacca di una pianta che cresce in Gabon.
In seguito, l'università concede licenze per lo sfruttamento della proteina a varie società biotecnologiche che cercano di introdurre nella frutta e nei legumi un gene che, producendo brazzeina, permetta di ottenere alimenti dal gusto zuccherino, ma con poche calorie.
In palio ci sono grossi profitti. Ma non per i contadini del Gabon, che dall'utilizzo di questa pianta non riceveranno un centesimo.
Una pianta di cui conoscono bene le proprietà, che hanno sempre utilizzato e che le loro abitudini di vita e tradizioni culturali hanno contribuito a trasmettere di generazione in generazione.
Il caso della brazzeina non ha nulla di eccezionale. Ogni anno, industrie o università del Nord depositano brevetti su piante coltivate o utilizzate nei paesi del Sud. Senza l'assenso delle parti interessate e senza contropartite. Per mettere fine a questa biopirateria, la Commissione di ricerca tecnica e scientifica dell'Organizzazione dell'unità africana (Oua) ha recentemente redatto un «disegno di legge» su «la protezione dei diritti delle comunità locali, degli agricoltori e dei produttori e sulle regole di accesso alle risorse biologiche».
Questo modello di legislazione avvia un «appropriato sistema di accesso alle risorse biologiche, alle conoscenze e tecnologie delle comunità, previo consenso informato preliminare da parte dello stato e delle comunità locali interessate», predispone inoltre «meccanismi che garantiscano una ripartizione giusta ed equilibrata» dei profitti derivanti dall'uso commerciale delle risorse.
La legge istituisce in modo originale una relazione tra risorsa e innovazione, definendo, insieme alle regole di accesso e ai diritti dei contadini, un sistema che mira a proteggere i diritti di proprietà intellettuale dei selezionatori sulle varietà vegetali create. Una concezione molto meno esclusiva del brevetto e che garantisce ampi diritti a chi utilizza le varietà vegetali protette. La legge è stata concepita come un quadro di riferimento utile agli stati africani per armonizzare le proprie posizioni. Adottata ad Addis-Abeba (Etiopia) nel novembre 1999, viene oggi proposta nella sua versione definitiva che servirà da punto di partenza per un dibattito tra stati, organizzazioni regionali (Organizzazione africana della proprietà intellettuale, Agenzia africana di biotecnologia, ecc.) e organizzazioni non governative.
Lo sviluppo delle biotecnologie ha infatti trasformato i paesi del Sud in un gigantesco terreno di prospezione. Le loro terre sono vere e proprie miniere di geni sfruttabili, materia prima per le imprese americane, europee o giapponesi... ma non africane. Perché se gran parte delle risorse genetiche su cui lavorare si trova a Sud, tecnologia, sequenze genomiche e brevetti, al contrario, si trovano a Nord. Ci sono tutte le condizioni perché si avvii un nuovo scambio ineguale.
Ed è proprio per tentare di riequilibrarne i termini che l'Oua ha redatto la sua proposta di legge.
Il fondamento giuridico del provvedimento poggia sulla Convenzione sulla diversità biologica (Cdb), adottata nel 1992 al Summit della terra di Rio de Janeiro. La Convenzione introduce tre innovazioni radicali. Primo, riconosce agli stati il diritto di sovranità sulle loro risorse biologiche e genetiche, in precedenza considerate patrimonio comune dell'umanità, e stipula che l'accesso a queste risorse dipenda dal consenso preliminare degli stati interessati. Secondo, impone ai firmatari di proteggere e sostenere i diritti di comunità, agricoltori e popoli autoctoni nei confronti delle proprie risorse biologiche e del loro patrimonio di conoscenze. Terzo, richiede un'equa ripartizione dei profitti derivanti dall'utilizzo commerciale delle risorse biologiche e dei saperi locali delle comunità. Ed è probabilmente questo l'aspetto più interessante della convenzione: riconoscere finalmente il ruolo fondamentale delle tecniche agricole contadine nel preservare la biodiversità.
È con questo spirito che è stato concepito il modello di legge dell'Oua, nel quale si legge: «l'accesso alle risorse biologiche e/o conoscenze o tecnologie delle comunità locali in ogni parte del paese dovrà essere sottoposto ad una richiesta al fine di ottenerne il preliminare consenso informato e un'autorizzazione scritta». Permesso che sarà concesso «dall'autorità nazionale competente», dopo che stato e comunità locali interessate si siano dichiarate d'accordo. Il testo prevede anche che questa «autorità» fissi l'ammontare dei canoni dovuti dal selezionatore che abbia ottenuto una varietà a partire da una delle risorse biologiche del paese. Le royalties, calcolate sulla base dell'ammontare delle vendite di questa nuova varietà, dovranno essere versate in un fondo che servirà a finanziare progetti elaborati dalle comunità locali per garantire «sviluppo, conservazione ed uso duraturo delle risorse genetiche agricole».
La legislazione dell'Oua non si accontenta di regolamentare l'accesso alle risorse biologiche. Definisce anche un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale per i selezionatori di nuove varietà vegetali. La messa a punto della legge risponde alle esigenze dell'accordo sugli Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale inerenti il commercio (Adpic) [Trattato sui diritti di proprietà intellettuale in relazione al commercio (Gatt/Trip - Trade Related Intellectual Property)]. Questo testo internazionale, firmato nel 1994 a Marrakech, obbliga infatti i paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) a dotarsi di un sistema che protegga questi diritti. L'articolo 27.1 dispone: «si potrà ottenere un brevetto per ogni invenzione di prodotto o di processo». Certo, l'Omc accorda agli stati la possibilità «di escludere dalla brevettabilità vegetali e animali diversi dai microrganismi». Ma esige che prevedano «la protezione delle varietà vegetali attraverso brevetti o un efficace sistema sui generis [cioè un sistema adattato alla loro particolare situazione], oppure con una combinazione di entrambi i mezzi».
Pur garantendo ai selezionatori la protezione dei loro diritti di proprietà intellettuale, il sistema sui generis definito dall'Oua è molto meno esclusivo di quello dei brevetti. Al contrario di quest'ultimo, riconosce all'agricoltore il diritto di conservare una parte del suo raccolto per ripiantarlo l'anno successivo senza dover pagare canoni: «il privilegio del coltivatore». Questa varietà può anche essere utilizzata, liberamente e gratuitamente, come risorsa genetica dai ricercatori che vogliano creare una nuova varietà: è l'esenzione per la ricerca.
Un'agricoltura meno industrializzata Il sistema sui generis proposto dall'Oua si adatta dunque alla situazione africana molto meglio del brevetto o del diritto d'ottenzione (cioè il diritto del miglioratore) dell'Unione per la protezione delle ottenzioni vegetali (Upov), altro sistema sui generis al quale aderiscono una quarantina di paesi, in maggioranza occidentali (vedi riquadro).
Infatti, mentre nei paesi industrializzati gli agricoltori, molto inquadrati da un punto di vista tecnico, hanno preso l'abitudine di approvvigionarsi ogni anno di semi dai fornitori, in Africa, la stragrande maggioranza degli agricoltori, che non dispone né dell'inquadramento tecnico né dei mezzi finanziari sufficienti per comprare gli input, conservano una parte del loro raccolto per l'anno successivo. Hanno dunque bisogno di mantenere «il privilegio del coltivatore». Inoltre, nei paesi in via di sviluppo, sono ancora per lo più gli stessi contadini, o i piccoli produttori di semi o meglio ancora la ricerca pubblica che selezionano e migliorano i semi, e non i grandi gruppi da cui dipendono gli agricoltori del Nord. Di conseguenza è importante conservare una completa esenzione per la ricerca.
Resta da vedere se questo sistema sui generis sarà riconosciuto «efficace» dall'Omc. I paesi africani intendono approfittare della revisione dell'accordo sugli Adpic, previsto quest'anno, per ottenere una modifica del testo dell'Omc nel senso di un migliore adeguamento alla loro proposta di legge. Non vogliono più accontentarsi della possibilità di escludere vegetali e animali dalla brevettabilità, cosa loro concessa dall'articolo 27.3b, ma chiedono che l'accordo dell'Omc proibisca di brevettare il vivente. «La revisione in atto dovrebbe permettere di precisare che vegetali e animali, come pure i microrganismi e tutti gli altri organismi viventi e loro parti, non possono essere brevettati» precisano in un comunicato inviato alla segreteria dell'Omc
(1).
Il gruppo africano auspica inoltre di ottenere maggiori garanzie sulla possibilità di rendere operativo il proprio sistema sui generis.
Ritengono infatti che il termine «efficace» contenuto nell'articolo 27.3b sia troppo vago e chiedono quindi che «l'accordo precisi che ogni legge sui generis possa contenere disposizioni tendenti a proteggere le innovazioni delle comunità autoctone e delle comunità agricole locali dei paesi in via di sviluppo (...) e a preservare le pratiche agricole tradizionali, ivi compreso il diritto di conservare e scambiare i semi, come pure di vendere i raccolti». Queste posizioni incontrano l'ostilità di molti paesi industrializzati, primi fra tutti gli Stati uniti. Loro obiettivo finale: ottenere la soppressione della clausola dell'accordo sugli Adpic che permette «di escludere dalla brevettabilità vegetali e animali». Nell'attesa, vorrebbero decidere da subito che solo il diritto d'ottenzione vegetale (Dov) dell'Upov venga riconosciuto dall'Omc come sistema sui generis «efficace» per le varietà vegetali.
D'altro canto, nel corso degli ultimi due anni, la lobby del brevetto - che conta tra i promotori più entusiasti Stati uniti, industria delle «scienze della vita» e Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi) - ha aumentato contatti e incontri per convincere i paesi africani a aderire all'Upov. Non senza successo. Quest'ultima è infatti riuscita a fare adottare dai rappresentanti dei paesi francofoni dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (Oapi), in allegato agli accordi di Bangui del febbraio 1999, una legislazione molto vicina al Dov. Questa scelta frettolosa - sollecitata dai paesi del Nord - crea un pericoloso conflitto col modello di legge dell'Oua.
È molto contestata e la maggior parte dei paesi membri dell'Oapi non l' ha ratificata.
Di fronte al rullo compressore del sistema di proprietà intellettuale che ricerca l'espansione e l'armonizzazione del brevetto a livello mondiale, il progetto di legge dell'Oua potrebbe sembrare ridicolo.
I paesi africani sono esangui, sommersi da debiti, in preda a conflitti interni... I loro rappresentanti sono spesso ignorati nei negoziati internazionali, lasciati fuori dalla Green Room dell'Omc dove si svolgono le discussioni serie....
Eppure, gli avvenimenti politici di questi ultimi mesi lascerebbero invece pensare che l'Oua sia all'avanguardia. Non solo perché offre a tutto il continente un'occasione unica di elaborazione di una posizione comune, utile nei grandi forum internazionali. Ma anche perché, dichiarando che «i brevetti su ogni forma di vita e sui processi biologici non sono riconosciuti», esprime una posizione morale forte da parte dei governi africani, di fronte all'incontenibile deriva del diritto internazionale
(2). Da quando, vent'anni fa, la Corte suprema degli Stati uniti ha infranto un tabù riconoscendo la brevettabilità di un batterio, la corsa al controllo dei diritti esclusivi sui prodotti biotecnologici si è estesa agli organismi viventi e sta per raggiungere l'essere umano.
La posizione dell'Oua e del gruppo africano all'Omc a favore dell'esclusione dal campo della brevettabilità di tutte le forme di vita è infatti la sola coerente: il codice genetico non è forse universale? Come si può pretendere di limitare il brevetto ad una categoria di organismi - come fa l'Omc che lascia ai paesi membri la possibilità di escludere dalla brevettabilità i vegetali e gli animali, ma non i microrganismi, né, con alcune riserve, le varietà vegetali - mentre l'ingegneria genetica fa saltare le barriere tra le specie e tra i regni? Dai geni umani nelle piante ai geni di batteri nel regno animale, ormai tutto è fattibile. Ogni tentativo di conciliare il diritto dei brevetti industriali con il principio di libera riproduzione del vivente è perciò destinato a fallire.