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I SEGRETI BEN CUSTODITI DEL PATTO SOCIALE NEOLIBERISTA
La Francia «compassionevole» del reddito minimo
Istituito nel 1988, il reddito minimo d'inserimento (Rmi) ha visto
il numero dei suoi beneficiari moltiplicato per tre, fino a raggiungere
1,111 milioni di persone nel giugno 2006. Benché ammonti a soli 433,06
euro per una persona singola, i governi francesi che si sono succeduti
hanno, sul filo delle riforme, ridotto la portata di questo «diritto
di vivere», ripristinando la vecchia distinzione tra «buoni» e «cattivi»
poveri.
di NOčLLE BURGI *
Una serie di recenti misure governative, alcune delle quali ancora
in cantiere, che riguardano in particolare il diritto del lavoro,
i minimi sociali, norme e procedure della ricerca del posto di lavoro
e il servizio pubblico dell'occupazione, obbligano, che lo si voglia
o meno, a piegarsi a una rigorosa disciplina del minimo costo finanziario.
Esempio: la legge di decentramento del reddito minimo d'inserimento (Rmi), in vigore dal 1° gennaio 2004, ha costretto i dipartimenti a finanziare il sussidio benché essi non dispongano delle risorse sufficienti per far fronte a questo nuovo obbligo. Questo lascia ai consigli generali soltanto due variabili d'aggiustamento, l'una e l'altra ugualmente penalizzanti per i destinatari della misura: aumentare i prelievi fiscali o restringere l'applicazione dell'Rmi per ridurre il numero degli aventi diritto. In altri termini, mentre accorda loro ampi poteri, la legge istituisce un sistema di controllo sui controllori che riduce il ruolo degli eletti locali a quello di guardiani dell'ortodossia del bilancio. Tuttavia, il principio del minor costo finanziario non è solo determinato dalla preoccupazione di risparmiare il denaro pubblico. Non solo le «misure per l'occupazione» costano molto care (oltre 30 miliardi di euro nel 2005) (1), ma la nuova normativa privilegia le assunzioni sovvenzionate e le integrazioni ai redditi da lavoro bassi. È così che una legge inerente il «ritorno al lavoro e i diritti e i doveri dei beneficiari del minimo sociale», adottata il 23 marzo 2006 (2), autorizza la conclusione, per una durata indeterminata, di contratti di lavoro sovvenzionati (3): il datore di lavoro che assume un Rmista può beneficiare all'infinito di una manna equivalente all'ammontare del sussidio del reddito minimo. Altre misure, quali i premi di ritorno al lavoro, completano questo regime di sovvenzioni dirette o indirette alle imprese. Detto altrimenti, la disciplina del minimo costo finanziario modifica i principi di ridistribuzione in un senso ancora più sfavorevole ai salariati. Incoraggia lo sviluppo dei bassi salari e spinge porzioni sempre più grandi di popolazione alle soglie di povertà situate tra l'Rmi e lo smic mensile a tempo pieno (salario minimo garantito). I continui tentativi di universalizzare e naturalizzare le regole della concorrenza, perseguiti con rara ostinazione dalla metà degli anni '70, non devono nascondere il salto di qualità che è stato compiuto adesso. Mai le misure prese hanno incoraggiato tanto la «lotta per il posto (4)», una lotta ridotta alla sopravvivenza nella sottoccupazione, la privatizzazione del lavoro o l'obbligo del «lavoro insostenibile (5)». Una situazione che distrugge le esistenze individuali; viene vissuta all'insegna dell'ossessione e spesso dell'odio per gli altri - e di sé. Ecco il volto ben nascosto, il solo vero volto, di ciò che un vocabolario disincarnante definisce il workfare, la messa al lavoro (6). Una tale evoluzione non era scontata. Se molti osservatori hanno potuto temere fin da subito che l'Rmi avrebbe favorito la riduzione dei salari non qualificati, bisogna ricordarsi che la misura era già stata prevista nel 1988 come iniziativa temporanea distinata a tamponare, in emergenza, una situazione di crisi. Il relatore del progetto di legge, Jean-Michel Belorgey, deputato socialista dell'Allier, aveva più volte messo in guardia i deputati contro la tentazione di credere che l'Rmi sarebbe bastato a risolvere il problema della povertà. Per evitare - aveva detto - i «rischi di una deriva», in particolare il rischio che l'Rmi, fornendo inizialmente «come una boccata d'ossigeno» a certe categorie della popolazione, non si trasformi in «un ghetto», bisogna che il «governo prenda (...) un certo numero d'impegni mostrando la volontà di trovare (...) delle soluzioni (...) che l'Rmi non può, da solo, fornire (7)». Sperava che, in due anni e mezzo, si sarebbe riusciti a rivedere sia il concetto (reddito minimo d'inserimento) che il modo di applicarlo, e che allora si sarebbe aperto un dibattito vero sul lavoro e sulla questione sociale. Altre precauzioni erano state prese all'epoca per evitare di relegare povertà e precarizzazione sociale alla periferia del sistema. Nella sua prima versione, l'Rmi s'ispirava a un diritto costituzionale, quello di ottenere dalla collettività dei mezzi di sussistenza dignitosi, garantiti dal potere pubblico. Quanto all'inserimento professionale o sociale legato a questo diritto, non era certo nelle intenzioni del legislatore rendere i destinatari dell'Rmi responsabili d'una offerta inadeguata o delle lentezze e delle inadempienze dell'azione pubblica. Da qui la preoccupazione di erigere l'inserimento a «imperativo nazionale», cioè a obbligo non esclusivamente basato sul beneficiario, ma sul legislatore e, più oltre, sull'intera società. Ne derivava tutta una serie di protezioni giuridiche dei beneficiari. Questi ultimi venivano invitati a firmare un contratto d'inserimento e se non lo avessero rispettato sarebbero incorsi nella sospensione del sussidio qualora fosse stata accertata la loro responsabilità. Tuttavia, lungi dal presentarsi come uno rigido strumento prescrittivo, il contratto aveva una finalità partecipativa: non si trattava d'imporre delle scelte dall'esterno senza l'accordo del beneficiario. Il disoccupato «prioritario» Nella pratica, però, gli ardenti obblighi nazionali nei confronti dei meno favoriti, sono stati «dimenticati». L'Rmi ha smesso di essere un diritto per diventare al contempo un favore «generosamente» accordato ai diseredati e la valvola di sfogo di un sistema sempre più restrittivo in fatto di indennità di disoccupazione. Cominciate a partire dal 1979 e soprattutto dal 1982, le continue revisioni al ribasso dei diritti all'indennità di disoccupazione, particolarmente forti per i salariati con periodi di lavoro brevi e per i disoccupati di lunga data, hanno spinto automaticamente un crescente numero di disoccupati a fine diritto a iscriversi all'Rmi. Benché sprovvisti di strumenti adeguati, gli operatori sociali, essenzialmente, si sono trovati da soli a portare il fardello dell'inserimento e a interpretarlo, industriandosi giorno per giorno nella ricerca di soluzioni insoddisfacenti per i beneficiari, per le istituzioni di cui subivano la pesante imposizione, e per loro stessi. Cercando di preservare contro tutto e tutti il «diritto di vivere (8)» dei meno favoriti, i loro sforzi non potevano controbilanciare l'enorme macchina concorrenziale, che spinge a sopprimere i posti di lavoro. Non sono riusciti a contenere l'estensione delle zone di vulnerabilità sociale, né - salvo alcune notevoli eccezioni - a risparmiare alla massa di individui vittime della guerra economica l'umiliazione dei continui fallimenti nella ricerca di un posto di lavoro, un'umiliazione che porta al «lutto di sé», che è anche un lutto del senso dato al proprio lavoro e agli sforzi compiuti. «Non ci si può reinserire - dice così una donna di 34 anni - Sono sempre allo stesso livello, ma non salgo mai. L'amministrazione vede che faccio molti sforzi, ma invece di ricompensarmi mi demoralizza: ci ricattano». Gli operatori sociali, che la logica amministrativa ha messo in una situazione di tensione tra i fini perseguiti e i mezzi per raggiungerli, hanno dovuto inventare varie strategie per aggirare i problemi insolubili (la mancanza di lavoro o di casa) e le domande inascoltabili dei disoccupati («Voglio il lavoro!»). Per esempio, hanno abusivamente fatto ricorso a una psicologia selvaggia che assimila la disoccupazione a una patologia e che sospetta costantemente imbrogli e mancanza di motivazione. Loro malgrado, hanno così giocato un ruolo perfettamente funzionale nelle rappresentazioni ufficiali e nella legittimazione delle politiche definite di «lotta alla disoccupazione». Spesso incapaci di aderire ai percorsi ripetitivi e senza sbocchi (corsi di presentazione o di preparazione di un curriculum vitae, per esempio) che gli vengono proposti, i disoccupati hanno, da parte loro, appreso a recitare con molto pragmatismo il ruolo sociale che gli è stato prescritto: esibire al meglio possibile dei comportamenti formalmente motivati e autonomi, anche se questo è in contraddizione con la loro esperienza. In questo modo, la principale questione che interessa sia i gestori della disoccupazione che i lavoratori sociali o i disoccupati stessi, quella della loro «utilizzabilità», e più precisamente quella del loro rapporto al lavoro, non è mai stata seriamente presa in esame. Ora, non è possibile interpretare questo rapporto solamente riconsiderando dall'inizio il percorso biografico o spuntando le fortune e le sventure presenti nella situazione attuale dei beneficiari. Esso non si deduce dall'essere delle persone, né dalle strategie adottate dagli uni o dagli altri per aprirsi una strada nel dispositivo dell'Rmi e rispondere alle aspettative dei loro accompagnatori (9). Il rapporto al lavoro è intrecciato alla lotta quotidiana che ognuno ingaggia per sopravvivere e per «prendere il volo» secondo l'espressione d'uno dei 150 beneficiari incontrati nel 2004-2005. Per molti di loro, soprattutto gli uomini condannati a una coabitazione prolungata con i loro genitori, prendere il volo significa riuscire infine a farsi uno spazio autonomo e dignitoso nella società. Ma, per quanto seguiti, essi sono costretti a lottare nella più completa solitudine dal momento che il lavoro non dà futuro e che non hanno un futuro che porti lavoro. La legislazione e le altre normative recenti vorrebbero mettere fine a queste pratiche. Ma il loro obiettivo non è quello di ridare consistenza al «diritto di vivere». Come ha dimostrato con grande preveggenza Michel Foucault, la «governabilità neoliberista» cerca d'imporsi senza considerare la persona. Essa stabilisce delle regole la cui finalità è quella di organizzare e accompagnare da un capo all'altro una trasformazione sociale in virtù della quale «i meccanismi di concorrenza, ad ogni istante e in ogni punto del tessuto sociale, [potranno] assumere il ruolo di regolatori (10)». Per questo, il primo criterio di valutazione sull'«utilizzabilità» degli individui è ormai completamente ridotto alla nozione di «rischio» di riduzione del diritto a traslazione di redditi (indennità di disoccupazione e/o sussidi). Il criterio è semplice: più si hanno diritti, più la durata del periodo per poterne teoricamente godere è lunga, e più si è considerati come un fattore di «rischio». Si diventa allora un disoccupato «prioritario» da piazzare il più in fretta possibile per evitarlo. I mezzi per consentire di abbreviare, a qualunque prezzo umano, la durata dell'indennità di chi chiede lavoro (con qualunque statuto) sono molti. Si organizzano procedure d'«avviamento al lavoro» che saranno da ora in poi molto repressive perché confuse con un sistema di controllo e di sanzioni applicate ai recalcitranti. Si parla persino di «recidivi». Anche la povertà, compresa quella di chi lavora, si valuta unicamente dal punto di vista dei suoi effetti e non delle cause: tollerabile, «naturale», non deve diventare un granello di sabbia che, attraverso esplosioni di violenza o a causa della sua dipendenza finanziaria dalla «solidarietà» pubblica, rischia di compromettere il buon funzionamento del meccanismo di concorrenza. Secondo questo punto di vista adesso dominante, legare i poveri al patto sociale, non significa riconoscergli una riparazione - per quanto insufficiente, temporanea e da reinventare - per il pregiudizio subito: solo la concorrenza sarebbe vittima di pregiudizi. Bisogna semplicemente trovare delle regole che porti i poveri, con le buone o con le cattive, nella guerra di concorrenza, dove si ritiene che vengano decisi i destini collettivi: applicando una «clausola di non esclusione totale» che mantenga la contestazione dell'ordine pubblico al di qua di un limite oltre cui esso rischierebbe di essere messo in causa. Va da sé che una tale atrofia delle finalità collettive ridisegna la frontiera tra sfera pubblica e sfera privata. Essa invita la seconda ad assumersi la responsabilità di dare, di buon grado, un contenuto all'idea di solidarietà umana sommando azioni e iniziative individuali. Tuttavia, la frontiera in questione non divide una sfera che sarebbe naturalmente propria dell'intervento statale dai campi in cui le «leggi economiche» riterrebbero preferibile che lo stato si astenesse. Anche se i custodi dell'ordine pubblico praticano una repressione più o meno «morbida» delle fasce (crescenti) dei diseredati giudicati eccessivamente recalcitranti, non per questo si intende «abbandonare sul marciapiede» la maggior parte di loro, né rinchiudere i miserabili nelle anticamere della morte - workhouses, ospedali generici e altri istituti di carità. Con un'attitudine molto decisionista, si pretende di «farli vivere», cioè di «metterli in regola», fino a trasformare gli individui in altrettante microimprese in competizione fra loro. Anche se questo comporta, nella sfera del vivere, vicoli ciechi esistenziali, lutti di sé e dell'altro. Questa negazione del vivente è al centro del «deficit di democrazia», poiché produce norme a cui gli esseri in carne e ossa non possono aderire; sono regole anonime in senso stretto. Togliendo ogni sostanza ai diritti sociali fondamentali dei cittadini, queste norme riattivano inevitabilmente l'autoritarismo politico e il trattamento punitivo del vivente quando si ribella secondo forme considerate nefaste per l'ordine stabilito. Da qui la svolta repressiva del governo in materia sociale, segnatamente in tutta la normativa inerente il trattamento di disoccupazione. note:
* Ricercatrice al Centro di ricerche politiche della Sorbona - Centro nazionale della ricerca scientifica (Cnrs), autrice di La Machine à exclure. Les faux semblant du retour à l'emploi, La Découverte, Parigi, settembre 2006. (1) Direzione dell'animazione della ricerca, degli studi e delle statistiche (Dares), «Le coût de la politique de l'emploi en 2004 », Premières informations et premières synthèses, n. 25.2, Parigi, giugno 2006. (2) In piena crisi del contratto di primo impiego (Cpe)... perciò passata inosservata. (3) Si tratta all'occorrenza del contratto di inserimento- reddito minimo d'attività (Cirma), creato dalla legge che ha portato alla decentralizzazione dell'Rmi, che ne aveva limitato la durata a 18 mesi. (4) Vincent de Gaulejac e Isabel Taboada Léonetti, La Lutte des places, Desclée de Brouwer, Parigi, 1994. (5) Laurence Théry (a cura di), Le Travail intenable. Résister collectivement à l'intensification du travail, La Découverte, Parigi, 2006. (6) Si legga Anne Daguerre, «Lavoro obbligatorio per chi chiede un aiuto sociale», Le Monde diplomatique/il manifesto, giugno 2005. (7) Jean-Michel Belorgey, «Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales », Journal officiel, dibattito dell'Assemblea nazionale, n° 161, 1988, p. 82-83. (8) Karl Polanyi parla di «diritto di vivere» a proposito di un esperimento (detto «legge di Speenhamland») che ha impostato il mercato «autoregolatore» nell'Inghilterra del XIX secolo. Questo riferimento è utile per comprendere i vicoli ciechi dell'Rmi e le riforme attuali. Cfr. La grande trasformazione, Einaudi, 1965. (9) Cioè le persone che li seguono, li «accompagnano» verso il lavoro o l'«inserimento» sociale. (10) Michel Foucault, Nascita della biopolitica Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, 2005 (Traduzione di E. G.) |