Le Monde diplomatique con il manifesto per tutto il mese a 3€
        
  
I limiti del Parlamento

Composto da 626 deputati, il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale in ciascun paese dal 1979. Ogni legislatura dura cinque anni. Il Parlamento europeo si occupa, con il Consiglio dei ministri, dell'elaborazione degli atti legislativi comunitari (direttive e regolamenti) seguendo quattro procedure: * Consultazione semplice (per esempio: fissazione annua dei prezzi agricoli).
* Cooperazione: se il Consiglio non tiene conto del parere del Parlamento, quest'ultimo può respingere il testo. Il Consiglio può passare oltre solo se delibera all'unanimità. * Co-decisione: se il Consiglio non ha recepito la posizione espressa del Parlamento, quest'ultimo può impedire l'adozione del testo.
* Iniziativa: il Parlamento non ha potere di iniziativa, ma può chiedere alla Commissione di presentare un progetto di direttiva o di regolamento.
Il Consiglio non interviene in questa fase. Il Parlamento non può dunque redigere e adottare direttamente il regolamento o la direttiva. Il suo potere di impedimento, che il trattato di Amsterdam ha esteso notevolmente, non si applica alla politica agricola comune, alla fiscalità, alla politica estera, alla difesa, all'unione economica e monetaria. Esso si applica in compenso a certe disposizioni in materia sociale e di libera circolazione delle persone. Il Parlamento deve dare il proprio consenso ad ogni nuova adesione e alla conclusione di accordi esterni (procedura di parere conforme).
Pur non controllando gli introiti di bilancio, esso può modificare, entro certi limiti, la ripartizione e l'ammontare delle spese non obbligatorie dell'Unione (spese di funzionamento, politica regionale, ricerca), ossia circa un quarto delle spese totali. Esso può proporre modificazione delle spese obbligatorie (che derivano dal trattato, per esempio la politica agricola). Ma è il Consiglio che decide in ultima istanza su queste spese. Il Parlamento approva il bilancio definitivo e può rigettarlo in blocco.
Esso approva la composizione della Commissione: dapprima la nomina del presidente, poi, in blocco, l'insieme dei commissari. Può far cadere la Commissione con un voto di censura.